Nullità della nomina in mancanza di preventivo scritto; è incostituzionale?

Il comma 14 dell’art. 1129 c.c., nella sua formulazione di cui alla legge 220/12, commina la nullità della nomina dell’amministratore qualora, alla sua accettazione o al suo rinnovo, questi non presenti l’importo dettagliato del suo compenso.

La Cassazione (12927/22) ha parlato di nullità testuale contemplando, al momento della nomina, la necessaria presentazione si un preventivo scritto.

Si tratta, chiaramente, di una disposizione a carattere sanzionatorio nei confronti dell’amministratore che non comunichi, all’inizio del suo mandato, l’importo dettagliato di quanto richiesto quale suo compenso.

Le disposizioni a carattere sanzionatorio costituiscono eccezioni nel nostro ordinamento tanto che la penale, prevista a contratto, può venire ridimensionata dal Giudice, qualora non presenti caratteri di proporzionalità.

La nullità comminata dalla norma comporta la perdita del diritto al compenso dell’amministratore di condominio con effetto ex tunc (retroattivo) con il rischio, per il professionista, di dover restituire, non raramente, diverse annualità a fronte di una controversia sorta solo nel periodo più recente; la nullità, peraltro, non consente neppure l’azione di arriccchimento senza causa.

A questo punto non si può fare a meno di constatare non solo la scarsa chiarezza della norma, che ha dato adito a pronunce contrastanti nel merito ma, soprattutto, come la disposizione difetti di proporzionalità e ragionevolezza.

Proporzionalità nel senso che appare oltremodo grave la sanzione della perdita del diritto al compenso a seguito dell’assenza di un requisito formale (quando l’assemblea può revocare, in qualsiasi tempo, l’amministratore oltre tutto senza riconoscergli il compenso comunicato solo in seguito e quando l’assemblea ha contezza del richiesto, comunque, al termine del primo anno), ragionevolezza, nel senso che non esista alcun’altra normativa, neppure quella sui consumatori, che stabilisca la nullità di un accordo in assenza di prezzo, oltre tutto quando la prestazione sia già stata resa; la sanzione, pertanto, è foriera di effetti sproporzionati ed irragionevoli se confrontati con le altre normative contrattuali.

La norma, di conseguenza potrebbe violare il principio di uguaglianza in termini di iniziativa economica e diritto ad una giusta retribuzione ed essere pertanto, dichiarata incostituzionale.

Vi è un altro aspetto che è da valutare; la maggior parte della giurisprudenza di merito trasferisce la nullità della nomina alla contestuale nullità della delibera condominiale che abbia disposto la nomina; come hanno avuto modo di rilevare le Sezioni Unite (9839/21) non contemplando, la normativa condominiale, il concetto espresso di nullità della delibera, questa tipologia deve essere relegata ad ipotesi eccezionali; appare, pertanto, illogico che la stessa legge l’abbia prevista solo in questo caso, ben meno grave di altri.

La norma, in definitiva, appare più una disposizione demagogica che utile atteso che, qualora si fosse inteso responsabilizzare gli amministratori sarebbe, forse, stata più opportuna la previsione di un equo compenso; ma questo è un apprezzamento politico.

Paolo Gatto

Presidente Nazionale ALAC

Torna in alto