Una novità per nulla positiva è stata introdotta dall’ordinanza n. 16399 del 18/06/2025 circa le modalità di convocazione dell’assemblea.

La Corte ha, infatti, stabilito che l’art. 66, terzo c. disp. Att. c.c., nel dettare, come già sottolineato, forme determinate per la convocazione di tutti i condòmini all’assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), prevede una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione dell’autonomia privata…che contempli modalità alternative di trasmissione dell’avviso inidonee a documentare la consegna all’indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice.
Nel caso in specie la convocazione era avvenuta, nonostante l’assenso del condomino, con e-mail ordinaria, ma la Cassazione ha escluso, nonostante l’assenso della parte, la legittimità dell’atto e ha invalidato la delibera.
Questa pronuncia mette in seria difficoltà gli amministratori atteso che, ormai, tutti rifiutano espressamente la raccomandata, in luogo della e-mail, ma tale forma rende tutte le convocazioni viziate.
Paolo Gatto